IL CONSIGLIO DI STATO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Greco
 Giuseppe,  rappresentato  e  difeso da se medesimo, nonche' dall'avv.
 Giuseppe Abbamonte, ed elettivamente domiciliato  presso  il  proprio
 studio,  in  Roma,  via  delle  Quattro  Fontane,  n.  16,  contro il
 Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 in  persona  del  Ministro  in   carica,   rappresentato   e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, presso i cui uffici in Roma,
 via  dei  Portoghesi  n.  12,   e'   per   legge   domiciliato,   per
 l'annullamento della decisione del tribunale amministrativo regionale
 del Lazio, sezione terza, n. 1636 del 27 ottobre 1990;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio  del  Ministero
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla pubblica udienza del 29 novembre 1991 la relazione del
 consigliere Alessandro Pajno e uditi, altresi', l'avv. Abbamonte  per
 il  ricorrente  e  l'avv.  dello Stato Cenerini per l'amministrazione
 resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con ricorso al tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio  il
 prof.   Giuseppe   Greco,  incaricato  dell'insegnamento  di  diritto
 amministrativo   nel   corso   di   laurea   in   scienze   politiche
 dell'Universita' degli studi di Chieti, ai sensi dell'art. 100, lett.
 d),  del  d.P.R.  11 luglio 1980, n. 382, chiedeva l'annullamento del
 decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
 tecnologica  del  4  luglio  1989, con cui era stata indetta la terza
 tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, nella  parte
 in  cui  il  medesimo  non  contemplava,  tra  i  soggetti  ammessi a
 partecipare, la categoria  dei  professori  incaricati  che  avessero
 maturato  un  triennio  di  insegnamento, successivamente al 14 marzo
 1981.
   Con sentenza n. 1636 del  27  ottobre  1990  il  t.a.r.  del  Lazio
 rigettava   il   ricorso,  ritenendo  tassativa  l'elencazione  delle
 categorie indicate nell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 e rilevando la
 non assimilabilita'  della  posizione  ricoperta  dall'interessato  a
 quella   dei   professori   incaricati  stabilizzati,  difettando  il
 presupposto logico  costituente  la  ratio  informatrice  del  regime
 transitorio,  e  cioe'  l'esigenza  di  sistemare  le  situazioni  di
 precariato   esistenti   all'atto   del   riordino   della    docenza
 universitaria.
    Il  tribunale  riteneva,  altresi',  manifestamente  infondata una
 dedotta questione di illegittimita' costituzionale dell'art.  50  del
 d.P.R.   n.   382/1980,   in  relazione  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione.
    La  decisione  di  primo  grado  e'   stata,   adesso,   impugnata
 dall'interessato,  il  quale,  a  sostegno  del gravame ha dedotto le
 doglianze che seguono:
      1) il tribunale avrebbe errato nel  disattendere  i  motivi  del
 ricorso   di   primo   grado.   L'art.  3  del  decreto  ministeriale
 stabilirebbe quali  condizioni  legittimanti  per  l'ammissione  alla
 terza  tornata  dei giudizi di idoneita', l'aver maturato un triennio
 di   incarico   di  insegnamento,  l'essere  lo  stesso  incarico  di
 insegnamento attinenti a "corsi  di  laurea",  e  l'espletamento  del
 medesimo successivamente alla data del 13 aprile 1991.
    La  terza  tornata  dei  giudizi  di  idoneita' sarebbe, pertanto,
 genericamente riservata a tutti coloro che  maturino  il  diritto  di
 partecipare  ai  giudizi  medesimi dopo la prima tornata, oltre che a
 coloro i quali  abbiano  sostenuto  con  esito  negativo  la  seconda
 tornata.
    Non  vi  sarebbe,  pertanto, alcuna limitazione delle categorie da
 ammettere alla terza tornata.
    Non sarebbe, peraltro, pertinente il richiamo, operato  dal  primo
 giudice,  alla sentenza della Corte costituzionale n. 84/1986, mentre
 non sarebbe piu' sostenibile la tassativita'  dell'elencazione  delle
 categorie  di  cui  all'art.  50  del  d.P.R.  n.  382/1980,  dopo la
 pronuncia della Corte costituzionale n. 397/1989.
    Lo stesso legislatore avrebbe, d'altra  parte,  con  la  legge  25
 agosto  1982,  n.  604,  introdotto  la  categoria  degli  assistenti
 universitari  in  servizio  presso  l'Istituto  italiano  europeo  di
 Firenze,  per  il  quale non sussisterebbe divieto di assimilazione o
 equiparazione con altre figure  analoghe,  mentre,  con  la  legge  6
 ottobre  1982,  n.  724,  avrebbe  esteso  ai  professori  incaricati
 nell'anno accademico 1979-80 le disposizioni di cui all'art. 5, terzo
 comma, della legge n. 28/1980.
    Sarebbe,  cosi',  lasciato  all'amministrazione  un   margine   di
 apprezzamento  nell'individuazione  delle categorie da ammettere alla
 terza tornata; come, d'altra parte, risulterebbe dallo stesso decreto
 impugnato, che includerebbe per la prima volta (art.  3,  lett.  b)),
 qualifiche    legislativamente   non   previste,   come   i   lettori
 universitari.
    Il superamento del termine  legislativamente  previsto  (art.  52,
 quinto comma, del d.P.R. n. 382/1980), per l'espletamento della terza
 tornata  (31  dicembre  1983)  avrebbe imposto all'Amministrazione di
 prendere in considerazione, ai fini dell'ammissione, quelle figure di
 docenti che, medio tempore, avessero maturato il richiesto triennio;
      2) il tribunale avrebbe,  comunque,  errato  nel  dichiarare  la
 manifesta   infondatezza   della   questione   di   costituzionalita'
 prospettata in primo grado.
    Ove, infatti, dovesse ritenersi la sussistenza di un limite legale
 all'attivita'  dell'amministrazione,  in  ordine  alla  scelta  delle
 categorie   dei  partecipanti  alla  terza  tornata  dei  giudizi  di
 idoneita' a professore associato, per effetto del carattere tassativo
 della   relativa   elencazione,   apparirebbe   rilevante    e    non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21  febbraio  1980,  n.
 28,  50,  n.  1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e 9 della legge 9
 dicembre 1985, n. 705,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione,     a     causa    dell'ingiustificata    sperequazione
 determinatasi,  gia'  rilevata  e  ritenuta   fondata   dalla   Corte
 costituzionale in analoghe fattispecie.
    L'appellante,  infatti, pur essendo fornito degli stessi requisiti
 legittimanti  dei   professori   incaricati,   sarebbe   in   realta'
 discriminato  rispetto  a questi ultimi perche' le norme indicate non
 terrebbero conto della sua qualita' di docente universitario ai sensi
 dell'art.  100,  lett. d), del d.P.R. n. 382/1980, pur trattandosi di
 una figura destinata ad essere assorbita per effetto  della  compiuta
 attuazione del medesimo decreto.
    Vi sarebbe una identita' di status e di funzioni tra la figura del
 docente  ex  art.  100  del  d.P.R.  n.  382/1980  ed  il  professore
 incaricato, mentre non rileverebbe  la  mancata  appartenenza  ad  un
 apposito   ruolo,   come   sarebbe   stato   confermato  dalla  Corte
 costituzionale con la pronuncia n. 89/1986.
    L'interessato rientrerebbe, altresi', nel  novero  dei  professori
 ufficiali  e  godrebbe  di una posizione piu' qualificata rispetto ad
 altre categorie, come quelle dei lettori e dei docenti  incaricati  a
 titolo gratuito, che sarebbero state, tuttavia, ammesse a partecipare
 alla terza tornata dei giudizi di idoneita'.
    Per  i professori incaricati non stabilizzati sarebbe sufficiente,
 quale requisito per l'ammissione al giudizio di  idoneita',  il  mero
 compimento  di  un  triennio  di  insegnamento, ritenuto equiparabile
 all'intervenuta  stabilizzazione.  In   conseguenza   dell'effettuato
 differimento  del  termine  prescritto  per  l'indizione  della terza
 tornata,    tale    equiparazione,    onde    evitare     illegittime
 discriminazioni,   dovrebbe   essere  operata  anche  in  favore  dei
 professori incaricati ex art. 100, lett. d), del d.P.R.  n.  382/1980
 che,  alla data di pubblicazione del bando siano in possesso, come il
 prof. Greco, dello stesso elemento temporale che consente ai  docenti
 incaricati di essere ammessi ai giudizi di idoneita'.
   La  concreta  situazione  di fatto venutasi a creare dimostrerebbe,
 peraltro, l'erroneita' di quanto affermato nella  sentenza  impugnata
 circa la "non rinnovabilita'" dell'incarico ex art. 100 del d.P.R. n.
 382/1980.
    Il  ritenuto  divieto  opererebbe,  infatti,  soltanto nell'ambito
 della stessa universita'  dopo  tre  anni  di  incarico  consecutivo,
 mentre  sarebbe consentita la deroga, con possibilita' di incarico in
 altra universita'.
    Con apposita memoria l'amministrazione ha contestato il fondamento
 del gravame.
    Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di  discussione
 l'appellante   ha  insistito  per  l'accoglimento  dell'impugnazione,
 sottolineando l'inapplicabilita' alla fattispecie dell'art.  9  della
 legge   n.   705/1985   e   richiamando   la  pronuncia  della  Corte
 costituzionale n. 93/1991, che  avrebbe  evidenziato  la  diversita',
 rispetto ai precedenti, del meccanismo della terza tornata.
    All'udienza   di  discussione  i  procuratori  delle  parti  hanno
 ulteriormente illustrato le rispettive ragioni.
    Con separata decisione e'  stato  rigettato  il  primo  motivo  di
 impugnazione,  con il quale era stato dedotto che, alla stregua della
 normativa in materia e della sua interpretazione  letterale,  essendo
 la  terza  tornata  dei  giudizi  di idoneita' a professore associato
 riservata a tutti coloro che  maturino  genericamente  il  diritto  a
 partecipare  ai  giudizi  di  idoneita'  successivamente  alla  prima
 tornata, non sussisterebbe  alcuna  limitazione  delle  categorie  da
 ammettere,  sicche'  dovrebbe  ritenersi  possibile la partecipazione
 dell'appellante.
                             D I R I T T O
    1.  -  Con  il  secondo  motivo  posto  a  fondamento  del gravame
 l'odierno    appellante,    nel     riproporre     l'eccezione     di
 incostituzionalita'  gia' prospettata in primo grado, deduce che, ove
 dovesse affermarsi la sussistenza di un limite  legale  all'attivita'
 dell'amministrazione  nella  scelta di coloro che possono partecipare
 alla terza tornata dei giudizi di idoneita' a  professore  associato,
 per  effetto del carattere tassativo dell'elencazione delle categorie
 da ammettere, di cui all'art. 5, terzo comma, n. 1,  della  legge  n.
 28/1980,  50,  n.  1,  del  d.P.R.  n.  382/1980,  e 9 della legge n.
 705/1985, dovrebbe ritenersi che tali norme contrastino con l'art.  3
 della   Costituzione  per  il  diverso  trattamento  assicurato  alla
 categoria  dei  docenti  incaricati,  nonche'  con  l'art.  97  della
 Costituzione,  negandosi adeguato riconoscimento, ai fini dei cennati
 giudizi di idoneita', ad una prolungata attivita'.
    In  tal  modo  l'interessato  deduce   l'incostituzionalita'   per
 violazione  degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 5, terzo
 comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, dell'art. 50, n. 1,
 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.  382,  e  dell'art.  9  della  legge  9
 dicembre 1985, n. 705, nella parte in cui escludono, dalle qualifiche
 da ammettere alla terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore
 associato,  coloro  i  quali abbiano maturato un triennio di incarico
 insegnamento in corsi di laurea, attribuito ai sensi  dell'art.  100,
 lett.  d),  del  d.P.R.  11 luglio 1980, n. 382, successivamente alla
 scadenza  dei  termini  per  la  presentazione   delle   domande   di
 partecipazione,  fissati  dal  bando  relativo alla prima tornata dei
 giudizi di idoneita' a professore associato (13 aprile 1981).
    2. - Osserva, al riguardo, la sezione che con l'art. 5 della legge
 21  febbraio  1980,  n.  28  (recante  delega  al  Governo   per   il
 riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
 formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e  con
 l'art.  50  del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382  (concernente  il
 riordinamento  della  docenza  universitaria,  relativa   fascia   di
 formazione  nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) furono
 poste apposite disposizioni ai fini dell'inquadramento,  in  sede  di
 prima  applicazione  della nuova normativa ed a domanda, di categorie
 specifiche di soggetti esplicanti apposite  attivita'  universitarie.
 Tra  i  soggetti  beneficiari  furono  inseriti,  tra  gli  altri,  i
 professori incaricati stabilizzati di  cui  all'art.  4  del  decreto
 legge  1  ottobre 1973, n. 580, e quelli che completavano il triennio
 di cui al  decreto  legge  23  dicembre  1978,  n.  817,  al  termine
 dell'anno  accademico  1978-1980.  Venne, altresi' previsto quanto ai
 professori incaricati che non  avessero  completato  il  triennio  di
 insegnamento   di   cui  al  decreto  legge  n.  817/1978,  che  essi
 maturassero  il  diritto  all'inquadramento  al  compimento  di  tale
 triennio;  e  che,  relativamente  ai  professori incaricati a titoli
 gratuito, costituisse titolo il compimento  del  triennio  necessario
 alla stabilizzazione.
    Furono   cosi'   previste   per  le  categorie  ammesse,  ai  fini
 dell'inquadramento due tornate del giudizio di idoneita', da  indirsi
 la  prima  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
 decreto delegato e la seconda entro il 30  dicembre  1982  (art.  52,
 terzo comma).
    Per  coloro  il cui diritto a partecipare al giudizio di idoneita'
 maturava  successivamente  alla  prima  tornata,  venne  disposto  lo
 svolgimento  di una terza tornata, ai medesimi riservata (art. 52 del
 d.P.R. n. 382/1980).
    Dalle sopra ricordate  disposizioni  legislative  risulta,  cosi',
 evidente  che  la fase di prima applicazione della nuova disciplina e
 le diverse tornate dei giudizi di idoneita', obbedivano allo scopo di
 provvedere  -  attraverso  gli  inquadramenti  previo   giudizio   di
 idoneita' - all'assorbimento del precariato universitario, venendo in
 tal modo incontro alle esigenze di coloro che, pur in mancanza di una
 adeguata  normativa  sulla  docenza  universitaria,  avevano tuttavia
 prestato la propria attivita'  didattica  e  scientifica  nell'ambito
 dell'Universita'.  In  sede  di  prima  applicazione  veniva,  cosi',
 previsto l'inquadramento, previo giudizio di idoneita', di  personale
 non  appartenente  ad  apposito  ruolo, non soltanto nella fascia dei
 ricercatori confermati, ma anche nel  ruolo  dei  professori,  fascia
 degli  associati, (e', quanto, appunto, e' avvenuto con riferimento a
 talune  figure  di  professore  incaricato:      in   questo   senso,
 espressamente,  Corte  costituzionale,  9 aprile 1986, n. 89, che ha,
 d'altra parte, ammesso a partecipare ai relativi giudizi di idoneita'
 anche gli aiuti e gli assistenti dei  policlinici  e  delle  cliniche
 universitarie  nominati  in  base a pubblico concorso, e dotati degli
 ulteriori requisiti riguardanti l'attivita' didattica e scientifica).
    In tale sistema, una importanza decisiva e'  attribuita  alle  di-
 verse  tornate  dei  giudizi  di  idoneita',  dal  momento  che esse,
 condizionando i successivi inquadramenti, determinano anche  i  tempi
 del  progressivo  riassorbimento  del precariato. E' per tale ragione
 che il legislatore delegato ha fissato  anche  il  termine  entro  il
 quale  ciascuna  tornata avrebbe dovuto essere indetta. La tempestiva
 indizione  delle  singole  tornate  ed  in  particolare   l'indizione
 dell'ultima  entro  il  31  dicembre 1983 (e cioe' a distanza di poco
 piu' di tre anni dalla entrata in vigore  della  normativa  delegata)
 appaiono  infatti preordinate, nel sistema del d.P.R. n. 382/1980, ad
 assicurare un veloce riassorbimento del precariato  esistente,  entro
 un  lasso di tempo tale da non consentire il sorgere o il formarsi di
 ulteriori  eventuali  posizioni   di   precariato   significative   e
 meritevoli   di   tutela,   secondo  i  criteri  gia'  enunciati  dal
 legislatore.
    Di tali tornate  dei  giudizi  di  idoneita',  una  configurazione
 peculiare   spetta   alla   terza,   come   e'   stato,  di  recente,
 autorevolmente chiarito.
    Essa,  infatti,  contrariamente  alla  seconda,   per   la   quale
 l'eventualita' della maturazione del diritto in tempi successivi alla
 prima  e' stata prevista come eccezione rispetto all'indizione per la
 generalita' dei casi, " stata prospettata in apice come  riservata  a
 coloro  che  il  diritto  avrebbero maturato in tempo successivo alla
 prima" (Corte costituzionale, 16 febbraio 1991, n. 93).
    La terza tornata dei giudizi di  idoneita'  costituisce  pertanto,
 una  vera  e  propria tornata di chiusura del sistema, destinata alla
 eliminazione del precariato  di  quelle  categorie  che  maturino  il
 proprio requisito di partecipazione in epoca comunque successiva alla
 prima  tornata:  ed  e'  per  tale  ragione che, con riferimento alla
 diversa categoria dei tecnici laureati che la Corte costituzionale ha
 sottolineato come venga a perdere significato concreto ed attuale  lo
 sbarramento, quanto alla maturazione del requisito di partecipazione,
 all'anno accademico 1979-80.
    La  terza tornata dei giudizi di idonenita' conclude, pertanto, la
 fase di prima  applicazione  della  nuova  disciplina,  destinata  al
 riassorbimento   del   precariato:   fase   questa  che  non  puo'  -
 correlativamente - trovare conclusione  senza  l'effettuazione  della
 terza tornata.
    Deriva  da  cio'  che  ogni ritardo nella celebrazione della terza
 tornata dei giudizi di idonenita' comporta un ulteriore protrarsi nel
 tempo della nuova disciplina,  e  con  esso  un'oggettiva  violazione
 delle  finalita'  proprie  della  legge,  di  pronta eliminazione del
 precariato; sicche' il differimento della terza tornata  dei  giudizi
 di  idoenita',  in  violazione  della  previsione legislativa, ove si
 protragga per un  notevole  periodo  di  tempo  rispetto  al  termine
 stabilito,  comporta,  in  via  di  stretta conseguenzialita', sia in
 genere il perdurare di una  situazione  di  precariato  oltre  quanto
 dalla  norma  avente  forza  di  legge ragionevolmente stabilito, sia
 l'ulteriore maturazione di requisiti di partecipazione (per la  terza
 tornata,  come  si  e'  visto,  non  acquista concreto significato lo
 sbarramento  temporale  per   la   maturazione   dei   requisiti   di
 partecipazione),  sia,  infine  il  possibile  sorgere  e l'obiettivo
 consolidarsi di nuove situazioni di precariato degne di tutela.
    La violazione del termine per l'indizione della terza tornata e la
 effettuazione della stessa, in concreto, a distanza  di  molto  tempo
 dalla  scadenza  del  termine  previsto  dalla norma delegata, hanno,
 quindi,  come  logica  conseguenza,  il  mancato   assorbimento   del
 precariato   esistente  nonche'  la  possibile  produzione  di  nuovo
 precariato: in evidente contraddizione con l'obiettivo del suo totale
 riassorbimento, proprio della riforma.
    In un contesto del genere, la  stessa  effettuazione  della  terza
 tornata   dei   giudizi  di  idoneita'  secondo  condizioni  che  non
 consentono l'effettivo riassorbimento del precariato  esistente  alla
 data  di  indizione  sembra  porsi in contrasto sia con gli obiettivi
 della riforma, sia con  la  stessa  configurazione  che  della  terza
 tornata fornisce la stessa normativa delegata: poiche' essa, infatti,
 appare  riservata in via generale a coloro che maturino il diritto di
 partecipare ai giudizi di  idoneita'  in  un  tempo  successivo  alla
 prima,   con   conseguente   perdita   di  significato  di  eventuali
 sbarramenti  temporali,  la  stessa  costituisce  lo  strumento  che,
 definendo  e  concludendo  la  fase di prima applicazione della nuova
 disciplina,  e'  chiamata  ad  eliminare,  attraverso  il  meccanismo
 selettivo del giudizio di idoneita', il precariato ancora esistente.
    Una   situazione   del  genere  sembra  essersi  verificata  nella
 fattispecie in esame, dal momento che la terza tornata dei giudizi di
 idoneita' a professore associato, anziche' entro il 31 dicembre  1983
 (art.  52, quinto comma, del d.P.R. n. 382/1980) e' stata indetta con
 decreto del 4 luglio 1989, e cioe' a distanza di quasi sei  anni  dal
 limite  temporale  stabilito,  mentre in tale torno di tempo sembrano
 essersi formate e consolidate situazioni come quella  dell'appellante
 che,   esprimendo   una   presenza  continuativa  e  non  occasionale
 nell'Universita' per esigenze fondamentali di quest'ultima, e per  un
 periodo  di  tempo  superiore  al  requisito  di servizio normalmente
 richiesto   alle   categorie   normativamente   previste,    appaiono
 configurarsi  come  situazioni  di  attesa tutelata, idonee ad essere
 prese in considerazione.
   Non   sembra,  d'altra  parte,  che  possa  essere  negato  che  la
 situazione dell'odierno appellante  -  che  ha  svolto  sei  anni  di
 insegnamento  universitario  ex  art.  100,  lett.  d), del d.P.R. n.
 382/1980 - appaia dotata di una oggettiva peculiarita'.
    L'art. 100 del d.P.R. n. 382/1980 costituisce, infatti, una  norma
 volta   a   disciplinare  in  via  transitoria  l'attribuzione  degli
 insegnamenti ufficiali delle facolta'  di  nuova  istituzione  e  dei
 nuovi  corsi  di  laurea,  in attesa della loro entrata a regime; e',
 cosi', appunto previsto, alla lett. d), che, ove  non  sia  possibile
 procedere    all'attivazione    degli   insegnamenti   necessari   al
 funzionamento  dei  singoli  anni  di  corso,  all'attribuzione   dei
 medesimi  si  provveda "mediante contratti di diritto privato a tempo
 determinato, secondo le modalita' di cui  al  precedente  art.  25  e
 previo nulla osta del Ministro".
    Avuto  riguardo  al  tenore complessivo della disposizione, appare
 evidente  che  i  contratti:  di   cui   all'art.   25   del   d.P.R.
 costituiscono,  nella  fattispecie  presa in considerazione dall'art.
 100, soltanto lo strumento per l'attribuzione, in  via  temporanea  e
 provvisoria, degli insegnamenti ufficiali della facolta'.
    Tale   attribuzione   -   proprio  perche'  riguarda  insegnamenti
 ufficiali - e', poi, sottoposta al nulla osta del Ministro; essa poi,
 dovendosi procedere secondo le modalita'  di  cui  all'art.  25,  e',
 altresi'  rinnovabile  nel  tempo.  I  contratti  di  cui all'art. 25
 possono, infatti, essere rinnovati per non  piu'  di  due  volte  nel
 quinquennio  nella medesima universita', con possibilita' di apposita
 deroga da parte del Ministro; al di fuori di tale  limite,  risultano
 peraltro, conferibili ulteriori incarichi in altre universita'.
    La posizione di docente ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980 appare,
 pertanto,  suscettibile  di protarsi nel tempo: come, del resto e' in
 concreto avvenuto con riferimento all'interessato.
    Siffatta posizione appare poi, obiettivamente diversa  rispetto  a
 quella  dei  semplici titolari di contratti ai sensi dell'art. 25 del
 d.P.R.: mentre a questi ultimi risultano attibuiti corsi  integrativi
 di  quelli  ufficiali,  ai  primi  sono  attribuiti  gli insegnamenti
 ufficiali necessari al funzionamento dei singoli anni di corso.
    Tutto cio' evidenzia che l'attribuzione degli insegnamnti ex  art.
 100,  lett.  d),  e' volta a sopperire ad esigenze fondamentali delle
 nuove facolta',  secondo  un  meccanismo  normativo  che,  pur  nella
 transitorieta'  e  temporaneita'  della situazione (l'attribuzione di
 tali insegnamenti e', comunque destinata  definitivamente  a  cessare
 con  l'entrata  a  regime  delle  nuove facolta' o dei nuovi corsi di
 laurea) ne consente, tuttavia il protrarsi nel tempo.
    Sotto  questo  profilo,  la  posizione  dei  cennati  docenti  pur
 differente nella sua genesi storica da quella degli incaricati di cui
 agli  artt.  5  della legge n. 28 e 50 del d.P.R. n. 382/1980, appare
 caratterizzata dalla ricorrenza della medesima ratio, che  e'  quella
 di  sopperire  ad alcune esigenze fondamentali direttamente correlate
 con lo svolgimento della attivita' didattica delle singole facolta'.
    Nella concreta situazione sopra  delineata  che  vede  l'indizione
 della  terza  tornata dei giudizi di idoneita' a professore di ruolo,
 fascia degli associati, a distanza di piu' di cinque anni dal  limite
 indicato  dalla  norma  delegata  ed  il  contemporaneo  emergere  di
 situazioni  rilevanti  di  precarieta',   autonomamente   considerate
 dall'ordinamento,  non  appare  possibile la partecipazione del prof.
 Greco  al  cennato  giudizio  di idoneita' a causa della tassativita'
 della  elencazione  delle  categorie  di  soggetti  chiamati  a  tale
 partecipazione,  contenuta  nell'art.  5  della  legge  n.  28/1980 e
 nell'art. 50  del  d.P.R.  n.  382/1980;  tassativita'  espressamente
 ribadita  dalla  legge  n.  705/1985 e piu' volte sottolineata, anche
 dalla Corte costituzionale.
    I rilievi che precedono non sembrano,  d'altra  parte  sufficienti
 per  il  rigetto  del  gravame  apparendo  oltre  che  ammissibile  e
 rilevante,  nella   concreta   situazione   sopra   prospettata   non
 manifestamente  infondata,  in  relazione  agli  artt.  3  e 97 della
 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli  art.
 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art.
 50,  n.  1  del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non
 consentono l'ammissione al giudizio di  idoneita',  a  professore  di
 ruolo,  fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato un
 triennio di incarichi di insegnamento in facolta' o corsi  di  laurea
 di nuova istituzione, conferiti ai sensi dell'art. 100, lett. d), del
 d.P.R.  n.  382/1980 successivamente alla scadenza dei termini per la
 presentazione delle domande  di  partecipazione,  fissati  dal  bando
 relativo  alla prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore di
 ruolo, fascia degli associati (13 aprile 1981).
    3. - Non incide, infatti,  sulla  sostanza  della  questione  come
 sopra  prospettata,  l'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (di
 cui e' stata pure, dall'appellante, denunciata l'incostituzionalita')
 che, interpretando autenticamente l'art. 50 del d.P.R.  n.  382/1980,
 dichiara la tassativita' di coloro che a domanda e previo giudizio di
 idoneita'   possono   essere  inquadrati  nel  ruolo  dei  professori
 associati.  Tale  precetto,  infatti,  come  e'  stato  espressamente
 chiarito,  prescrivendo la non estensibilita' delle categorie ammesse
 ai  giudizi  di  idoneita'  a   professore   associato,   "da'   alla
 formalazione  ipotetica dei motivi di incostituzionalita' del giudice
 a quo il  crisma  della  valutazione  conforme  della  legge"  (Corte
 costituzionale sentenza n. 89/1986).
    Non  appare,  pertanto,  rilevante,  la  prospettata  questione di
 costituzionalita' del cennato art. 9 della legge
 9 dicembre 1985, n. 705.
    4. - Occorre,  invece,  sottolineare,  a  fronte  della  esplicita
 eccezione  prospettata  dal Ministero dell'universita' con la memoria
 depositata prima dell'udienza di discussione, che  le  considerazioni
 in precedenza esposte evidenziano l'ammissibilita' della questione di
 constituzionalita' prospettata e come sopra delimitata.
    Invero,  una  pronuncia  additiva  della Corte costituzionale che,
 rimuova  il  limite  legale   nascente   dalla   tassativita'   della
 elencazione   operata   dalle  norme  di  legge,  limitatamente  alla
 categoria dei docenti ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980, dotati  dei
 requisiti  di  servizio  sopra  precisati, in tal modo prendendo atto
 della intervenuta rilevanza della relativa  categoria,  ben  potrebbe
 condurre  ad un risultato utile per l'interessato; risultato, questo,
 che non sembra porsi in contrasto con  le  finalita'  perseguite  dal
 legislatore   con   la   normativa   concernente  la  fase  di  prima
 applicazione  del  decreto  delegato;  e  che,  anzi,  pare   rendere
 possibile  il raggiungimento in concreto di tali finalita', pur in un
 momento di applicazione della disciplina diverso e lontano nel  tempo
 da quello indicato dalla stessa norma delegata.
    5. - La questione di costituzionalita' degli artt. 5, terzo comma,
 n.  1,  della  legge  n.  28/1980 e 50, n. 1, del d.P.R. n. 382/1980,
 appare,  innanzi  tutto,  rilevante,  essendo  stata  rigettata,  con
 decisione   coeva   alla  presente  ordinanza,  la  censura  con  cui
 l'interessato deduceva che la  normativa  vigente  non  lo  escludeva
 dalla  partecipazione alla terza tornata dei giudizi di idoneita'. Il
 prof. Greco affida, pertanto, esclusivamente  alla  dichiarazione  di
 incostituzionalita'  della  normativa  denunciata  la possibilita' di
 accedere ai cennati giudizi di idoneita'.
    La questione appare, altresi', non manifestamente infondata, nella
 concreta situazione sopra prospettata, sia con riferimento all'art. 3
 della Costituzione, in relazione al  diverso  trattamento  riservato,
 dalle  norme  sopra  indicate,  ai  fini  dell'ammissione  alla terza
 tornata dei giudizi di idoneita', a professore di ruolo, fascia degli
 associati, ai docenti che abbiano maturato un triennio di incarico di
 insegnamento, in facolta' a corsi di  laurea  di  nuova  istituzione,
 attribuito  ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. n. 382/1980,
 che sono appunto esclusi dal beneficio, rispetto a quello  assicurato
 ai  professori  incaricati (art. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21
 febbraio 1980, n. 28; art. 50, n. 1, del d.P.R. 11  luglio  1980,  n.
 382);  nonche'  con  riferimento  all'art.  97 della Costituzione, in
 relazione  alla  irrazionalita'  della  preclusione  alla   possibile
 utilizzazione,   di   una   qualificata   e  sperimentata  esperienza
 didattica.
    6. - Sotto il primo profilo (diversita' di trattamento rispetto ai
 professori incaricati) deve, innanzi tutto essere  sottolineato  che,
 come  in  precedenza  ricordato,  l'attribuzione  degli  incarichi di
 insegnamento ai sensi dell'art. 100 del d.P.R. n. 382/1980  obbedisce
 alla  stessa  ratio  gia' sottesa all'attribuzione degli incarichi di
 insegnamento di cui sono titolari i docenti presi  in  considerazione
 dall'art.  5,  terzo comma, della legge n. 28/1980 e dall'art. 50, n.
 1, del d.P.R. n. 382/1980, e cioe' alla necessita' di far fronte,  in
 via    interinale   e   provvisoria,   all'esigenza   di   provvedere
 all'attivita' didattica relativa agli  insegnamenti  ufficiali  delle
 facolta' universitarie.
    Oltre  che  da  tale  identita'  di  ratio,  l'attribuzione  degli
 incarichi di insegnamento ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980,  sembra
 essere  caratterizzata da un meccanismo procedimentale che, pur nella
 novita' degli strumenti giuridici utilizzati (all'attribuzione  degli
 insegnamenti  ex  art.  100  si  provvede  con  contratti  di diritto
 privato), prevede, sostanzialmente, l'intervento dei medesimi  organi
 che  erano  chiamati  ad  intervenire al fine dell'attribuzione degli
 incarichi di insegnamento nel  sistema  previgente  alla  riforma,  e
 soprattutto  pare  fornire  le  stesse  garanzie  di accertamento del
 merito della qualificazione professionale.
    All'attribuzione degli incarichi annuali, nel  sistema  previgente
 alla  riforma  si  perveniva  mediante  apposita  proposta e relativa
 delibera del consiglio di facolta', approvato dal senato accademico e
 sottoposta a controllo ministeriale, e con  provvedimento  rettorale.
 Alla  attribuzione  degli  insegnamenti  ex  art.  100  del d.P.R. n.
 382/1980 si perviene attraverso motivata deliberazione delle facolta'
 (art. 25, terzo comma, del d.P.R. n. 382/1980), previo nulla osta del
 Ministro della  pubblica  istruzione  (art.  100,  lett.  d))  e  con
 l'intervento  del  rettore, chiamato appunto a stipulare il contratto
 con  il  docente,  del quale deve ugualmente essere comprovata l'alta
 qualificazione scientifica o professionale (art.  25,  quarto  comma,
 del d.P.R. n. 382/1980).
    La   procedura   prevista   per   l'attribuzione   annuale   degli
 insegnamenti ex art. 100 del d.P.R.  n.  382/1980  sembra,  pertanto,
 fornire,  garanzie  di  accertamento  del merito della qualificazione
 professionale identiche o comunque equivalenti a quelle offerte dalle
 procedure necessarie per l'attribuzione degli incarichi  universitari
 nel sistema previgente alla riforma.
    A  tali  elementi,  concernenti  la  ratio  del conferimento degli
 incarichi di insegnamento e le garanzie offerte  dalle  procedure  di
 conferimento,  si accompagna, per i professori ex art. 100 del d.P.R.
 n. 382/1980, uno status che appare sostanzialmente analogo  a  quello
 dei  professori  incaricati. Inoltre i docenti ex art. 100 del d.P.R.
 n. 382/1980, al pari dei professori incaricati, rientrano nel  novero
 dei "professori ufficiali" che fanno parte del consiglio di facolta',
 del consiglio di dipartimento e del consiglio di istituto (artt. 84 e
 88  del  d.P.R. n. 382/1980), e svolgono la medesima attivita', volta
 alla realizzazione dei fini istituzionali dell'universita'.
    Non  sembra,  d'altra  parte,  che  possa  costituire  un   limite
 all'ammissione  al giudizio di idoneita' indetto con la terza tornata
 dei  docenti  di  cui  all'art.  100  del  d.P.R.  n.  382/1980,   la
 circostanza  che  i  medesimi  non  appartengono  ad  un ruolo: come,
 infatti, e' stato espressamente affermato, l'appartenenza ad un ruolo
 non  puo'  essere  assunta  ad  elemento  determinante  in  relazione
 all'ammissione di categorie di soggetti ai giudizi di idoneita', data
 che   la  legge  n.  28/1980  ed  il  d.P.R.  n.  382/1980  prevedono
 l'ammissione ai cennati giudizi di personale non di  ruolo,  come  si
 verifica  rispetto  a  talune  figure di professore incaricato (Corte
 costituzionale, sentenza n. 89/1986, cit.).
    Si deve, anzi osservare che sia la legge n. 28/1980 che il  d.P.R.
 n.  382/1980  prevedono  l'ammissione  ai  giudizi  di  idoneita'  di
 categorie di soggetti che, come  i  progessori  incaricati  a  titolo
 gratuito,  appaiono  obiettivamente  sovvenire ad esigenze didattiche
 meno essenziali dell'universita' rispetto a quelle cui fanno fronte i
 docenti nominati ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1982 (a questi  ultimi
 sono attribuiti gli insegnamenti "necessari" per il funzionamento dei
 singoli   anni  di  corso),  sicche'  obiettivamente  irrazionale,  e
 comunque in contrasto  con  il  precetto  di  cui  all'art.  3  della
 Costituzione,  sembra  essere  la  esclusione dalla terza tornata dei
 giudizi di  idoneita'  di  tali  docenti,  che  abbiano  maturato  un
 triennio   di   insegnamento   dopo   il  13  aprile  1981,  e  cioe'
 successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione  delle
 domande   di  partecipazione  alla  prima  tornata  del  giudizio  di
 idoneita' a professore associato.
    Quanto, poi, a tale requisito temporale, deve essere osservato che
 gli artt. 5 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R.  n.  382/1980  non
 prendono  in  considerazione,  ai  fini dell'ammissione ai giudizi di
 idoneita', soltanto i docenti  incaricati  che  abbiano  maturato  la
 stabilizzazione,   ma   anche  quei  docenti  che  non  hanno  ancora
 completato il triennio necessario, mentre per gli incaricati a titolo
 gratuito  "e'  titolo  il  compimento  del  periodo  necessario  alla
 stabilizzazione".
    Nel  sistema  della legge n. 28 e del d.P.R. n. 382/1980 acquista,
 quindi, obiettiva  rilevanza  il  compimento,  nella  fase  di  prima
 attuazione  della  nuova  disciplina, di un triennio di insegnamento,
 sicche', anche  sotto  tale  profilo  non  razionale  e  comunque  in
 contrasto  con  le  esigenze connesse con il principio di uguaglianza
 sembra  essere  l'esclusione  dalla  terza  tornata  dei  giudizi  di
 idoneita'  a  professore  associato  dei  docenti  nominati  in forza
 dell'art. 100 del d.P.R.  n.  382/1980,  che  abbiano  maturato  tale
 requisito dopo il 13 aprile 1981.
    Sembra  pertanto  che la nomina dei docenti ex art. 100 del d.P.R.
 n. 382/1980 obbedisca alla identica ratio  sottesa  dal  conferimento
 degli  incarichi  di insegnamento presi in considerazione dalla legge
 n. 28 e dal d.P.R. n. 382/1980, e che il relativo procedimento  offra
 analoghe  garanzie  di accertamento della professionalita' rispetto a
 quello  che,  nel  sistema  previgente  alla  riforma,   portava   al
 conferimento  degli  incarichi  di  insegnamento. E poiche' i docenti
 nominati
  ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980  svolgono  funzioni  identiche  a
 quelle  dei  professori  incaricati  e  paiono  caratterizzati  da un
 identico status, in conseguenza dell'avvenuto superamento del termine
 prescritto  per  la  terza  tornata  del  giudizio  di  idoneita'   a
 professore  associato,  irragionevole  appare  la  esclusione da tale
 tornata dei cennati docenti, in possesso del sopra indicato requisito
 di servizio. La stessa giurisprudenza costituzionale sembra,  d'altra
 parte, aver posto in luce il principio che ai fini dell'ammissione ai
 giudizi  di idoneita', in presenza dello svolgimento di pari mansioni
 ed in presenza di titoli di assunzione adottati con pari garanzie  di
 imparzialita' ed obiettivita' di criteri, deve sussistere un identico
 trattamento dei soggetti interessati al beneficio.
    6.  -  L'esclusione dei soggetti, che abbiano maturato un triennio
 di incarico di insegnamento ai sensi dell'art.  100,  lett.  d),  del
 d.P.R.  n.  382/1980, successivaamente al 13 aprile 1981, dalla terza
 tornata dai giudizi di idoneita' a professore associato, sembra porsi
 in contrasto oltre che con l'obiettivo della riforma,  anche  con  le
 esigenze sottese dall'art. 97 della Costituzione.
    Tale  esclusione,  infatti,  da  una  parte  ha per conseguenza il
 mancato assorbimento di situazioni di precariato,  e  dall'altra  non
 consente  l'utilizzazione  da  parte dell'universita', di qualificate
 esperienze  didattiche  e  professionali,   formatesi   proprio   con
 riferimento  ad insegnamenti ufficiali, ed in occasione dell'avvio di
 nuove facolta' e di nuovi corsi di laurea.