IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Greco Giuseppe, rappresentato e difeso da se medesimo, nonche' dall'avv. Giuseppe Abbamonte, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 16, contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' per legge domiciliato, per l'annullamento della decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, n. 1636 del 27 ottobre 1990; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 29 novembre 1991 la relazione del consigliere Alessandro Pajno e uditi, altresi', l'avv. Abbamonte per il ricorrente e l'avv. dello Stato Cenerini per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio il prof. Giuseppe Greco, incaricato dell'insegnamento di diritto amministrativo nel corso di laurea in scienze politiche dell'Universita' degli studi di Chieti, ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, chiedeva l'annullamento del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 luglio 1989, con cui era stata indetta la terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, nella parte in cui il medesimo non contemplava, tra i soggetti ammessi a partecipare, la categoria dei professori incaricati che avessero maturato un triennio di insegnamento, successivamente al 14 marzo 1981. Con sentenza n. 1636 del 27 ottobre 1990 il t.a.r. del Lazio rigettava il ricorso, ritenendo tassativa l'elencazione delle categorie indicate nell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 e rilevando la non assimilabilita' della posizione ricoperta dall'interessato a quella dei professori incaricati stabilizzati, difettando il presupposto logico costituente la ratio informatrice del regime transitorio, e cioe' l'esigenza di sistemare le situazioni di precariato esistenti all'atto del riordino della docenza universitaria. Il tribunale riteneva, altresi', manifestamente infondata una dedotta questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La decisione di primo grado e' stata, adesso, impugnata dall'interessato, il quale, a sostegno del gravame ha dedotto le doglianze che seguono: 1) il tribunale avrebbe errato nel disattendere i motivi del ricorso di primo grado. L'art. 3 del decreto ministeriale stabilirebbe quali condizioni legittimanti per l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneita', l'aver maturato un triennio di incarico di insegnamento, l'essere lo stesso incarico di insegnamento attinenti a "corsi di laurea", e l'espletamento del medesimo successivamente alla data del 13 aprile 1991. La terza tornata dei giudizi di idoneita' sarebbe, pertanto, genericamente riservata a tutti coloro che maturino il diritto di partecipare ai giudizi medesimi dopo la prima tornata, oltre che a coloro i quali abbiano sostenuto con esito negativo la seconda tornata. Non vi sarebbe, pertanto, alcuna limitazione delle categorie da ammettere alla terza tornata. Non sarebbe, peraltro, pertinente il richiamo, operato dal primo giudice, alla sentenza della Corte costituzionale n. 84/1986, mentre non sarebbe piu' sostenibile la tassativita' dell'elencazione delle categorie di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 397/1989. Lo stesso legislatore avrebbe, d'altra parte, con la legge 25 agosto 1982, n. 604, introdotto la categoria degli assistenti universitari in servizio presso l'Istituto italiano europeo di Firenze, per il quale non sussisterebbe divieto di assimilazione o equiparazione con altre figure analoghe, mentre, con la legge 6 ottobre 1982, n. 724, avrebbe esteso ai professori incaricati nell'anno accademico 1979-80 le disposizioni di cui all'art. 5, terzo comma, della legge n. 28/1980. Sarebbe, cosi', lasciato all'amministrazione un margine di apprezzamento nell'individuazione delle categorie da ammettere alla terza tornata; come, d'altra parte, risulterebbe dallo stesso decreto impugnato, che includerebbe per la prima volta (art. 3, lett. b)), qualifiche legislativamente non previste, come i lettori universitari. Il superamento del termine legislativamente previsto (art. 52, quinto comma, del d.P.R. n. 382/1980), per l'espletamento della terza tornata (31 dicembre 1983) avrebbe imposto all'Amministrazione di prendere in considerazione, ai fini dell'ammissione, quelle figure di docenti che, medio tempore, avessero maturato il richiesto triennio; 2) il tribunale avrebbe, comunque, errato nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' prospettata in primo grado. Ove, infatti, dovesse ritenersi la sussistenza di un limite legale all'attivita' dell'amministrazione, in ordine alla scelta delle categorie dei partecipanti alla terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, per effetto del carattere tassativo della relativa elencazione, apparirebbe rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, a causa dell'ingiustificata sperequazione determinatasi, gia' rilevata e ritenuta fondata dalla Corte costituzionale in analoghe fattispecie. L'appellante, infatti, pur essendo fornito degli stessi requisiti legittimanti dei professori incaricati, sarebbe in realta' discriminato rispetto a questi ultimi perche' le norme indicate non terrebbero conto della sua qualita' di docente universitario ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. n. 382/1980, pur trattandosi di una figura destinata ad essere assorbita per effetto della compiuta attuazione del medesimo decreto. Vi sarebbe una identita' di status e di funzioni tra la figura del docente ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980 ed il professore incaricato, mentre non rileverebbe la mancata appartenenza ad un apposito ruolo, come sarebbe stato confermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 89/1986. L'interessato rientrerebbe, altresi', nel novero dei professori ufficiali e godrebbe di una posizione piu' qualificata rispetto ad altre categorie, come quelle dei lettori e dei docenti incaricati a titolo gratuito, che sarebbero state, tuttavia, ammesse a partecipare alla terza tornata dei giudizi di idoneita'. Per i professori incaricati non stabilizzati sarebbe sufficiente, quale requisito per l'ammissione al giudizio di idoneita', il mero compimento di un triennio di insegnamento, ritenuto equiparabile all'intervenuta stabilizzazione. In conseguenza dell'effettuato differimento del termine prescritto per l'indizione della terza tornata, tale equiparazione, onde evitare illegittime discriminazioni, dovrebbe essere operata anche in favore dei professori incaricati ex art. 100, lett. d), del d.P.R. n. 382/1980 che, alla data di pubblicazione del bando siano in possesso, come il prof. Greco, dello stesso elemento temporale che consente ai docenti incaricati di essere ammessi ai giudizi di idoneita'. La concreta situazione di fatto venutasi a creare dimostrerebbe, peraltro, l'erroneita' di quanto affermato nella sentenza impugnata circa la "non rinnovabilita'" dell'incarico ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980. Il ritenuto divieto opererebbe, infatti, soltanto nell'ambito della stessa universita' dopo tre anni di incarico consecutivo, mentre sarebbe consentita la deroga, con possibilita' di incarico in altra universita'. Con apposita memoria l'amministrazione ha contestato il fondamento del gravame. Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione l'appellante ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione, sottolineando l'inapplicabilita' alla fattispecie dell'art. 9 della legge n. 705/1985 e richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 93/1991, che avrebbe evidenziato la diversita', rispetto ai precedenti, del meccanismo della terza tornata. All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive ragioni. Con separata decisione e' stato rigettato il primo motivo di impugnazione, con il quale era stato dedotto che, alla stregua della normativa in materia e della sua interpretazione letterale, essendo la terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato riservata a tutti coloro che maturino genericamente il diritto a partecipare ai giudizi di idoneita' successivamente alla prima tornata, non sussisterebbe alcuna limitazione delle categorie da ammettere, sicche' dovrebbe ritenersi possibile la partecipazione dell'appellante. D I R I T T O 1. - Con il secondo motivo posto a fondamento del gravame l'odierno appellante, nel riproporre l'eccezione di incostituzionalita' gia' prospettata in primo grado, deduce che, ove dovesse affermarsi la sussistenza di un limite legale all'attivita' dell'amministrazione nella scelta di coloro che possono partecipare alla terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, per effetto del carattere tassativo dell'elencazione delle categorie da ammettere, di cui all'art. 5, terzo comma, n. 1, della legge n. 28/1980, 50, n. 1, del d.P.R. n. 382/1980, e 9 della legge n. 705/1985, dovrebbe ritenersi che tali norme contrastino con l'art. 3 della Costituzione per il diverso trattamento assicurato alla categoria dei docenti incaricati, nonche' con l'art. 97 della Costituzione, negandosi adeguato riconoscimento, ai fini dei cennati giudizi di idoneita', ad una prolungata attivita'. In tal modo l'interessato deduce l'incostituzionalita' per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, dell'art. 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, nella parte in cui escludono, dalle qualifiche da ammettere alla terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, coloro i quali abbiano maturato un triennio di incarico insegnamento in corsi di laurea, attribuito ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, fissati dal bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato (13 aprile 1981). 2. - Osserva, al riguardo, la sezione che con l'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (recante delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e con l'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) furono poste apposite disposizioni ai fini dell'inquadramento, in sede di prima applicazione della nuova normativa ed a domanda, di categorie specifiche di soggetti esplicanti apposite attivita' universitarie. Tra i soggetti beneficiari furono inseriti, tra gli altri, i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto legge 1 ottobre 1973, n. 580, e quelli che completavano il triennio di cui al decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, al termine dell'anno accademico 1978-1980. Venne, altresi' previsto quanto ai professori incaricati che non avessero completato il triennio di insegnamento di cui al decreto legge n. 817/1978, che essi maturassero il diritto all'inquadramento al compimento di tale triennio; e che, relativamente ai professori incaricati a titoli gratuito, costituisse titolo il compimento del triennio necessario alla stabilizzazione. Furono cosi' previste per le categorie ammesse, ai fini dell'inquadramento due tornate del giudizio di idoneita', da indirsi la prima entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto delegato e la seconda entro il 30 dicembre 1982 (art. 52, terzo comma). Per coloro il cui diritto a partecipare al giudizio di idoneita' maturava successivamente alla prima tornata, venne disposto lo svolgimento di una terza tornata, ai medesimi riservata (art. 52 del d.P.R. n. 382/1980). Dalle sopra ricordate disposizioni legislative risulta, cosi', evidente che la fase di prima applicazione della nuova disciplina e le diverse tornate dei giudizi di idoneita', obbedivano allo scopo di provvedere - attraverso gli inquadramenti previo giudizio di idoneita' - all'assorbimento del precariato universitario, venendo in tal modo incontro alle esigenze di coloro che, pur in mancanza di una adeguata normativa sulla docenza universitaria, avevano tuttavia prestato la propria attivita' didattica e scientifica nell'ambito dell'Universita'. In sede di prima applicazione veniva, cosi', previsto l'inquadramento, previo giudizio di idoneita', di personale non appartenente ad apposito ruolo, non soltanto nella fascia dei ricercatori confermati, ma anche nel ruolo dei professori, fascia degli associati, (e', quanto, appunto, e' avvenuto con riferimento a talune figure di professore incaricato: in questo senso, espressamente, Corte costituzionale, 9 aprile 1986, n. 89, che ha, d'altra parte, ammesso a partecipare ai relativi giudizi di idoneita' anche gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie nominati in base a pubblico concorso, e dotati degli ulteriori requisiti riguardanti l'attivita' didattica e scientifica). In tale sistema, una importanza decisiva e' attribuita alle di- verse tornate dei giudizi di idoneita', dal momento che esse, condizionando i successivi inquadramenti, determinano anche i tempi del progressivo riassorbimento del precariato. E' per tale ragione che il legislatore delegato ha fissato anche il termine entro il quale ciascuna tornata avrebbe dovuto essere indetta. La tempestiva indizione delle singole tornate ed in particolare l'indizione dell'ultima entro il 31 dicembre 1983 (e cioe' a distanza di poco piu' di tre anni dalla entrata in vigore della normativa delegata) appaiono infatti preordinate, nel sistema del d.P.R. n. 382/1980, ad assicurare un veloce riassorbimento del precariato esistente, entro un lasso di tempo tale da non consentire il sorgere o il formarsi di ulteriori eventuali posizioni di precariato significative e meritevoli di tutela, secondo i criteri gia' enunciati dal legislatore. Di tali tornate dei giudizi di idoneita', una configurazione peculiare spetta alla terza, come e' stato, di recente, autorevolmente chiarito. Essa, infatti, contrariamente alla seconda, per la quale l'eventualita' della maturazione del diritto in tempi successivi alla prima e' stata prevista come eccezione rispetto all'indizione per la generalita' dei casi, " stata prospettata in apice come riservata a coloro che il diritto avrebbero maturato in tempo successivo alla prima" (Corte costituzionale, 16 febbraio 1991, n. 93). La terza tornata dei giudizi di idoneita' costituisce pertanto, una vera e propria tornata di chiusura del sistema, destinata alla eliminazione del precariato di quelle categorie che maturino il proprio requisito di partecipazione in epoca comunque successiva alla prima tornata: ed e' per tale ragione che, con riferimento alla diversa categoria dei tecnici laureati che la Corte costituzionale ha sottolineato come venga a perdere significato concreto ed attuale lo sbarramento, quanto alla maturazione del requisito di partecipazione, all'anno accademico 1979-80. La terza tornata dei giudizi di idonenita' conclude, pertanto, la fase di prima applicazione della nuova disciplina, destinata al riassorbimento del precariato: fase questa che non puo' - correlativamente - trovare conclusione senza l'effettuazione della terza tornata. Deriva da cio' che ogni ritardo nella celebrazione della terza tornata dei giudizi di idonenita' comporta un ulteriore protrarsi nel tempo della nuova disciplina, e con esso un'oggettiva violazione delle finalita' proprie della legge, di pronta eliminazione del precariato; sicche' il differimento della terza tornata dei giudizi di idoenita', in violazione della previsione legislativa, ove si protragga per un notevole periodo di tempo rispetto al termine stabilito, comporta, in via di stretta conseguenzialita', sia in genere il perdurare di una situazione di precariato oltre quanto dalla norma avente forza di legge ragionevolmente stabilito, sia l'ulteriore maturazione di requisiti di partecipazione (per la terza tornata, come si e' visto, non acquista concreto significato lo sbarramento temporale per la maturazione dei requisiti di partecipazione), sia, infine il possibile sorgere e l'obiettivo consolidarsi di nuove situazioni di precariato degne di tutela. La violazione del termine per l'indizione della terza tornata e la effettuazione della stessa, in concreto, a distanza di molto tempo dalla scadenza del termine previsto dalla norma delegata, hanno, quindi, come logica conseguenza, il mancato assorbimento del precariato esistente nonche' la possibile produzione di nuovo precariato: in evidente contraddizione con l'obiettivo del suo totale riassorbimento, proprio della riforma. In un contesto del genere, la stessa effettuazione della terza tornata dei giudizi di idoneita' secondo condizioni che non consentono l'effettivo riassorbimento del precariato esistente alla data di indizione sembra porsi in contrasto sia con gli obiettivi della riforma, sia con la stessa configurazione che della terza tornata fornisce la stessa normativa delegata: poiche' essa, infatti, appare riservata in via generale a coloro che maturino il diritto di partecipare ai giudizi di idoneita' in un tempo successivo alla prima, con conseguente perdita di significato di eventuali sbarramenti temporali, la stessa costituisce lo strumento che, definendo e concludendo la fase di prima applicazione della nuova disciplina, e' chiamata ad eliminare, attraverso il meccanismo selettivo del giudizio di idoneita', il precariato ancora esistente. Una situazione del genere sembra essersi verificata nella fattispecie in esame, dal momento che la terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, anziche' entro il 31 dicembre 1983 (art. 52, quinto comma, del d.P.R. n. 382/1980) e' stata indetta con decreto del 4 luglio 1989, e cioe' a distanza di quasi sei anni dal limite temporale stabilito, mentre in tale torno di tempo sembrano essersi formate e consolidate situazioni come quella dell'appellante che, esprimendo una presenza continuativa e non occasionale nell'Universita' per esigenze fondamentali di quest'ultima, e per un periodo di tempo superiore al requisito di servizio normalmente richiesto alle categorie normativamente previste, appaiono configurarsi come situazioni di attesa tutelata, idonee ad essere prese in considerazione. Non sembra, d'altra parte, che possa essere negato che la situazione dell'odierno appellante - che ha svolto sei anni di insegnamento universitario ex art. 100, lett. d), del d.P.R. n. 382/1980 - appaia dotata di una oggettiva peculiarita'. L'art. 100 del d.P.R. n. 382/1980 costituisce, infatti, una norma volta a disciplinare in via transitoria l'attribuzione degli insegnamenti ufficiali delle facolta' di nuova istituzione e dei nuovi corsi di laurea, in attesa della loro entrata a regime; e', cosi', appunto previsto, alla lett. d), che, ove non sia possibile procedere all'attivazione degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, all'attribuzione dei medesimi si provveda "mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalita' di cui al precedente art. 25 e previo nulla osta del Ministro". Avuto riguardo al tenore complessivo della disposizione, appare evidente che i contratti: di cui all'art. 25 del d.P.R. costituiscono, nella fattispecie presa in considerazione dall'art. 100, soltanto lo strumento per l'attribuzione, in via temporanea e provvisoria, degli insegnamenti ufficiali della facolta'. Tale attribuzione - proprio perche' riguarda insegnamenti ufficiali - e', poi, sottoposta al nulla osta del Ministro; essa poi, dovendosi procedere secondo le modalita' di cui all'art. 25, e', altresi' rinnovabile nel tempo. I contratti di cui all'art. 25 possono, infatti, essere rinnovati per non piu' di due volte nel quinquennio nella medesima universita', con possibilita' di apposita deroga da parte del Ministro; al di fuori di tale limite, risultano peraltro, conferibili ulteriori incarichi in altre universita'. La posizione di docente ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980 appare, pertanto, suscettibile di protarsi nel tempo: come, del resto e' in concreto avvenuto con riferimento all'interessato. Siffatta posizione appare poi, obiettivamente diversa rispetto a quella dei semplici titolari di contratti ai sensi dell'art. 25 del d.P.R.: mentre a questi ultimi risultano attibuiti corsi integrativi di quelli ufficiali, ai primi sono attribuiti gli insegnamenti ufficiali necessari al funzionamento dei singoli anni di corso. Tutto cio' evidenzia che l'attribuzione degli insegnamnti ex art. 100, lett. d), e' volta a sopperire ad esigenze fondamentali delle nuove facolta', secondo un meccanismo normativo che, pur nella transitorieta' e temporaneita' della situazione (l'attribuzione di tali insegnamenti e', comunque destinata definitivamente a cessare con l'entrata a regime delle nuove facolta' o dei nuovi corsi di laurea) ne consente, tuttavia il protrarsi nel tempo. Sotto questo profilo, la posizione dei cennati docenti pur differente nella sua genesi storica da quella degli incaricati di cui agli artt. 5 della legge n. 28 e 50 del d.P.R. n. 382/1980, appare caratterizzata dalla ricorrenza della medesima ratio, che e' quella di sopperire ad alcune esigenze fondamentali direttamente correlate con lo svolgimento della attivita' didattica delle singole facolta'. Nella concreta situazione sopra delineata che vede l'indizione della terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore di ruolo, fascia degli associati, a distanza di piu' di cinque anni dal limite indicato dalla norma delegata ed il contemporaneo emergere di situazioni rilevanti di precarieta', autonomamente considerate dall'ordinamento, non appare possibile la partecipazione del prof. Greco al cennato giudizio di idoneita' a causa della tassativita' della elencazione delle categorie di soggetti chiamati a tale partecipazione, contenuta nell'art. 5 della legge n. 28/1980 e nell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980; tassativita' espressamente ribadita dalla legge n. 705/1985 e piu' volte sottolineata, anche dalla Corte costituzionale. I rilievi che precedono non sembrano, d'altra parte sufficienti per il rigetto del gravame apparendo oltre che ammissibile e rilevante, nella concreta situazione sopra prospettata non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50, n. 1 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono l'ammissione al giudizio di idoneita', a professore di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato un triennio di incarichi di insegnamento in facolta' o corsi di laurea di nuova istituzione, conferiti ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. n. 382/1980 successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, fissati dal bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore di ruolo, fascia degli associati (13 aprile 1981). 3. - Non incide, infatti, sulla sostanza della questione come sopra prospettata, l'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (di cui e' stata pure, dall'appellante, denunciata l'incostituzionalita') che, interpretando autenticamente l'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, dichiara la tassativita' di coloro che a domanda e previo giudizio di idoneita' possono essere inquadrati nel ruolo dei professori associati. Tale precetto, infatti, come e' stato espressamente chiarito, prescrivendo la non estensibilita' delle categorie ammesse ai giudizi di idoneita' a professore associato, "da' alla formalazione ipotetica dei motivi di incostituzionalita' del giudice a quo il crisma della valutazione conforme della legge" (Corte costituzionale sentenza n. 89/1986). Non appare, pertanto, rilevante, la prospettata questione di costituzionalita' del cennato art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705. 4. - Occorre, invece, sottolineare, a fronte della esplicita eccezione prospettata dal Ministero dell'universita' con la memoria depositata prima dell'udienza di discussione, che le considerazioni in precedenza esposte evidenziano l'ammissibilita' della questione di constituzionalita' prospettata e come sopra delimitata. Invero, una pronuncia additiva della Corte costituzionale che, rimuova il limite legale nascente dalla tassativita' della elencazione operata dalle norme di legge, limitatamente alla categoria dei docenti ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980, dotati dei requisiti di servizio sopra precisati, in tal modo prendendo atto della intervenuta rilevanza della relativa categoria, ben potrebbe condurre ad un risultato utile per l'interessato; risultato, questo, che non sembra porsi in contrasto con le finalita' perseguite dal legislatore con la normativa concernente la fase di prima applicazione del decreto delegato; e che, anzi, pare rendere possibile il raggiungimento in concreto di tali finalita', pur in un momento di applicazione della disciplina diverso e lontano nel tempo da quello indicato dalla stessa norma delegata. 5. - La questione di costituzionalita' degli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge n. 28/1980 e 50, n. 1, del d.P.R. n. 382/1980, appare, innanzi tutto, rilevante, essendo stata rigettata, con decisione coeva alla presente ordinanza, la censura con cui l'interessato deduceva che la normativa vigente non lo escludeva dalla partecipazione alla terza tornata dei giudizi di idoneita'. Il prof. Greco affida, pertanto, esclusivamente alla dichiarazione di incostituzionalita' della normativa denunciata la possibilita' di accedere ai cennati giudizi di idoneita'. La questione appare, altresi', non manifestamente infondata, nella concreta situazione sopra prospettata, sia con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in relazione al diverso trattamento riservato, dalle norme sopra indicate, ai fini dell'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneita', a professore di ruolo, fascia degli associati, ai docenti che abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento, in facolta' a corsi di laurea di nuova istituzione, attribuito ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. n. 382/1980, che sono appunto esclusi dal beneficio, rispetto a quello assicurato ai professori incaricati (art. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28; art. 50, n. 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382); nonche' con riferimento all'art. 97 della Costituzione, in relazione alla irrazionalita' della preclusione alla possibile utilizzazione, di una qualificata e sperimentata esperienza didattica. 6. - Sotto il primo profilo (diversita' di trattamento rispetto ai professori incaricati) deve, innanzi tutto essere sottolineato che, come in precedenza ricordato, l'attribuzione degli incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 100 del d.P.R. n. 382/1980 obbedisce alla stessa ratio gia' sottesa all'attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui sono titolari i docenti presi in considerazione dall'art. 5, terzo comma, della legge n. 28/1980 e dall'art. 50, n. 1, del d.P.R. n. 382/1980, e cioe' alla necessita' di far fronte, in via interinale e provvisoria, all'esigenza di provvedere all'attivita' didattica relativa agli insegnamenti ufficiali delle facolta' universitarie. Oltre che da tale identita' di ratio, l'attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980, sembra essere caratterizzata da un meccanismo procedimentale che, pur nella novita' degli strumenti giuridici utilizzati (all'attribuzione degli insegnamenti ex art. 100 si provvede con contratti di diritto privato), prevede, sostanzialmente, l'intervento dei medesimi organi che erano chiamati ad intervenire al fine dell'attribuzione degli incarichi di insegnamento nel sistema previgente alla riforma, e soprattutto pare fornire le stesse garanzie di accertamento del merito della qualificazione professionale. All'attribuzione degli incarichi annuali, nel sistema previgente alla riforma si perveniva mediante apposita proposta e relativa delibera del consiglio di facolta', approvato dal senato accademico e sottoposta a controllo ministeriale, e con provvedimento rettorale. Alla attribuzione degli insegnamenti ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980 si perviene attraverso motivata deliberazione delle facolta' (art. 25, terzo comma, del d.P.R. n. 382/1980), previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione (art. 100, lett. d)) e con l'intervento del rettore, chiamato appunto a stipulare il contratto con il docente, del quale deve ugualmente essere comprovata l'alta qualificazione scientifica o professionale (art. 25, quarto comma, del d.P.R. n. 382/1980). La procedura prevista per l'attribuzione annuale degli insegnamenti ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980 sembra, pertanto, fornire, garanzie di accertamento del merito della qualificazione professionale identiche o comunque equivalenti a quelle offerte dalle procedure necessarie per l'attribuzione degli incarichi universitari nel sistema previgente alla riforma. A tali elementi, concernenti la ratio del conferimento degli incarichi di insegnamento e le garanzie offerte dalle procedure di conferimento, si accompagna, per i professori ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980, uno status che appare sostanzialmente analogo a quello dei professori incaricati. Inoltre i docenti ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980, al pari dei professori incaricati, rientrano nel novero dei "professori ufficiali" che fanno parte del consiglio di facolta', del consiglio di dipartimento e del consiglio di istituto (artt. 84 e 88 del d.P.R. n. 382/1980), e svolgono la medesima attivita', volta alla realizzazione dei fini istituzionali dell'universita'. Non sembra, d'altra parte, che possa costituire un limite all'ammissione al giudizio di idoneita' indetto con la terza tornata dei docenti di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 382/1980, la circostanza che i medesimi non appartengono ad un ruolo: come, infatti, e' stato espressamente affermato, l'appartenenza ad un ruolo non puo' essere assunta ad elemento determinante in relazione all'ammissione di categorie di soggetti ai giudizi di idoneita', data che la legge n. 28/1980 ed il d.P.R. n. 382/1980 prevedono l'ammissione ai cennati giudizi di personale non di ruolo, come si verifica rispetto a talune figure di professore incaricato (Corte costituzionale, sentenza n. 89/1986, cit.). Si deve, anzi osservare che sia la legge n. 28/1980 che il d.P.R. n. 382/1980 prevedono l'ammissione ai giudizi di idoneita' di categorie di soggetti che, come i progessori incaricati a titolo gratuito, appaiono obiettivamente sovvenire ad esigenze didattiche meno essenziali dell'universita' rispetto a quelle cui fanno fronte i docenti nominati ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1982 (a questi ultimi sono attribuiti gli insegnamenti "necessari" per il funzionamento dei singoli anni di corso), sicche' obiettivamente irrazionale, e comunque in contrasto con il precetto di cui all'art. 3 della Costituzione, sembra essere la esclusione dalla terza tornata dei giudizi di idoneita' di tali docenti, che abbiano maturato un triennio di insegnamento dopo il 13 aprile 1981, e cioe' successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla prima tornata del giudizio di idoneita' a professore associato. Quanto, poi, a tale requisito temporale, deve essere osservato che gli artt. 5 della legge n. 28/1980 e 50 del d.P.R. n. 382/1980 non prendono in considerazione, ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneita', soltanto i docenti incaricati che abbiano maturato la stabilizzazione, ma anche quei docenti che non hanno ancora completato il triennio necessario, mentre per gli incaricati a titolo gratuito "e' titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione". Nel sistema della legge n. 28 e del d.P.R. n. 382/1980 acquista, quindi, obiettiva rilevanza il compimento, nella fase di prima attuazione della nuova disciplina, di un triennio di insegnamento, sicche', anche sotto tale profilo non razionale e comunque in contrasto con le esigenze connesse con il principio di uguaglianza sembra essere l'esclusione dalla terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato dei docenti nominati in forza dell'art. 100 del d.P.R. n. 382/1980, che abbiano maturato tale requisito dopo il 13 aprile 1981. Sembra pertanto che la nomina dei docenti ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980 obbedisca alla identica ratio sottesa dal conferimento degli incarichi di insegnamento presi in considerazione dalla legge n. 28 e dal d.P.R. n. 382/1980, e che il relativo procedimento offra analoghe garanzie di accertamento della professionalita' rispetto a quello che, nel sistema previgente alla riforma, portava al conferimento degli incarichi di insegnamento. E poiche' i docenti nominati ex art. 100 del d.P.R. n. 382/1980 svolgono funzioni identiche a quelle dei professori incaricati e paiono caratterizzati da un identico status, in conseguenza dell'avvenuto superamento del termine prescritto per la terza tornata del giudizio di idoneita' a professore associato, irragionevole appare la esclusione da tale tornata dei cennati docenti, in possesso del sopra indicato requisito di servizio. La stessa giurisprudenza costituzionale sembra, d'altra parte, aver posto in luce il principio che ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneita', in presenza dello svolgimento di pari mansioni ed in presenza di titoli di assunzione adottati con pari garanzie di imparzialita' ed obiettivita' di criteri, deve sussistere un identico trattamento dei soggetti interessati al beneficio. 6. - L'esclusione dei soggetti, che abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento ai sensi dell'art. 100, lett. d), del d.P.R. n. 382/1980, successivaamente al 13 aprile 1981, dalla terza tornata dai giudizi di idoneita' a professore associato, sembra porsi in contrasto oltre che con l'obiettivo della riforma, anche con le esigenze sottese dall'art. 97 della Costituzione. Tale esclusione, infatti, da una parte ha per conseguenza il mancato assorbimento di situazioni di precariato, e dall'altra non consente l'utilizzazione da parte dell'universita', di qualificate esperienze didattiche e professionali, formatesi proprio con riferimento ad insegnamenti ufficiali, ed in occasione dell'avvio di nuove facolta' e di nuovi corsi di laurea.